Autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo
Definizione e informazioni generali
L’attività di pubblico spettacolo si caratterizza quando qualcuno si esibisce, in luogo pubblico o privato, e qualcuno assiste all’esibizione, generalmente in forma passiva (attività teatrali, musicali; esibizioni di danzatori e/o altri artisti , etc…);
l’attività di pubblico trattenimento si caratterizza quando qualcuno si esibisce o intrattiene il pubblico e lo stesso viene coinvolto e partecipa attivamente all’esibizione (DJ-set, Band Musicali con predisposizione aree per la danza, ballo al palchetto etc…);
Nel caso di evento temporaneo a carattere di spettacolo e/o pubblico trattenimento, come precedentemente definito, svolto in strutture al chiuso o luoghi all’aperto che non hanno già le necessarie agibilità e autorizzazioni, bisogna sempre richiedere la Licenza temporanea di Pubblica Sicurezza ai fini dello Spettacolo o effettuare invio di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Spettacolo/Trattenimento); tale obbligo permane anche quando non sono previsti particolari allestimenti impiantistici e/o strutturali;
L’attività dell’artista di strada, quando è svolta in conto proprio e nel rispetto del regolamento specifico, non necessita di autorizzazione; quando però l’artista viene invitato nel contesto di un evento organizzato, la sua esibizione rientra sotto la definizione di Pubblico Spettacolo pertanto il soggetto organizzatore deve provvedere ad attivare i procedimenti di autorizzazione in tal senso;
Quando un circolo e/o associazione che svolge normalmente l’attività di Spettacolo/Trattenimento per i propri soci, in occasione di un evento particolare, vuole estendere la partecipazione ad un pubblico esterno, deve dotarsi di specifica autorizzazione temporanea;
Gli eventi di spettacolo che prevedano la partecipazione esclusiva su invito nominale e vincolato da parte dell’organizzatore caratterizzano l’evento come “Privato” pertanto non necessitano di autorizzazione;
NOTA BENE: il requisito di accesso all’evento tramite registrazione libera su sito On Line non connatura l’evento come Privato.
Come effettuare la regolarizzazione
In termini generali i procedimenti per l’autorizzazione temporanea degli eventi di Pubblico Spettacolo/Trattenimento sono suddivisi in:
Invio di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività), utilizzando il modello 1033, per eventi che terminano entro le ore 24:00 del giorno di inizio e prevedono una partecipazione di pubblico massima di 200 persone; il procedimento può essere utilizzato solo per un singolo evento, sito e giorno;
Presentazione di domanda per il rilascio di licenza utilizzando il mod. 1031, almeno 30 giorni prima dell’evento, per eventi in luogo all’aperto o al chiuso che vanno oltre le ore 24:00 del giorno di inizio e/o prevedono un affluenza di pubblico superiore alle 200 persone.
Disponibile la modulistica dell’ufficio.
NOTA BENE: ogni istanza di segnalazione e/o domanda per il rilascio di licenza richiede sempre l’allegazione di una relazione tecnica e/o asseverazione alle normative rilasciata da un professionista abilitato;
Per definire correttamente il processo amministrativo più idoneo da attivare per il rilascio dell’autorizzazione è necessario inviare una mail, almeno 45 giorni prima della data prevista per l’evento a manifestazioni@comune.torino.it descrivendo natura, data di realizzazione dell’evento, eventuali allestimenti previsti, partecipazione di pubblico, luogo in cui si svolge e durata; il servizio provvederà a dare le indicazioni sul procedimento idoneo.
E’ possibile inoltre contattare telefonicamente l’Ufficio Manifestazioni, dal lunedì al giovedì – dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – ai numeri:
Tel. 011/011-30572-30639; l’ufficio non è aperto al pubblico ma è possibile richiedere, tramite mail o telefonicamente, un appuntamento.
Somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande
Definizione e informazioni generali
L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande è legittimata e riconosciuta dalla città esclusivamente come servizio nel contesto di un evento/riunione straordinaria di persone.
Un evento si intende riconosciuto dalla Città quando:
- È autorizzato con Delibera della Giunta Comunale;
- è soggetto ad autorizzazione e/o segnalazione di Pubblico Spettacolo;
- Quando ottiene atto formale di Patrocinio dalla Città o dalla Circoscrizione;
- quando l’evento non risulta legittimato da nessuno dei precedenti atti ma prevede comunque occupazione di suolo pubblico o si svolge in area/locali privati è possibile comunque riconoscere e legittimare la somministrazione; in tal caso si rende però necessario che l’organizzatore dell’evento prenda contatto preventivamente con l’ufficio manifestazioni per definire le modalità di autorizzazione
NOTA BENE:.
Il numero di operatori alla somministrazione temporanea riconosciuti nel contesto di un evento è definito dalla Delibera del 15/11/2016 n. mecc. 05005/016 avente per oggetto: “Esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione. Dei criteri di corretto rapporto tra il numero di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande e i partecipanti all’evento” L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande”.
CONTATTI
Ufficio Manifestazioni Temporanee
E-mail:manifestazioni@comune.torino.it
Tel. 011/011-30572;
l’ufficio non è aperto al pubblico ma è possibile richiedere, tramite mail o telefonicamente, un appuntamento.
Come effettuare la regolarizzazione
Chi vuole effettuare somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande durante un evento deve trasmettere tramite PEC una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando il mod. 325 secondo le modalità e con le allegazioni richieste indicate sul modello stesso.
E’ sempre obbligatorio allegare al mod. 325 un documento in cui l’organizzatore dell’evento riconosce all’operatore la possibilità di partecipare allo stesso in qualità di somministratore, la segnalazione è nominale e individuale;
sul modello è obbligatorio indicare e/o allegare l’atto della Città che sostiene l’evento in cui si effettua la somministrazione; in assenza di tali atti è necessario prendere contatto preventivamente con l’ufficio manifestazioni per concordare la procedura.
Quando si effettua somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande è sempre necessario effettuare la segnalazione all’ASL tramite invio di Notifica Sanitaria (tipologia A o B a seconda della natura della somministrazione);
Per la presentazione del mod. 325 utilizzare il servizo Torino Facile:
Informazioni e modulistica per la Notifica Sanitaria sono reperibili sul sito dell’ASL.
NOTA BENE: quando la somministrazione è svolta a titolo gratuito ovvero senza corresponsione economica (ad esempio: degustazione promozionale) non occorre effettuare la segnalazione con il Mod. 325; permane però l’obbligo di invio della Notifica Sanitaria ASL.
Quando la somministrazione è svolta nel contesto di un evento con finalità di raccolta fondi a scopo benefico o sociale, viene svolta da Enti non Commerciali così come definiti dal TUIR-Testo unico delle imposte sui redditi (ONLUS; Organizzazioni No Profit; Fondazioni; etc.) e si svolge conformemente al regolamento proprio, non costituisce attività commerciale e pertanto non necessità dell’invio della SCIA mod. 325; permane l’obbligatorietà dell’invio della Notifica Sanitaria all’ASL.
Autorizzazione vendita temporanea alimentare/non alimentare su suolo pubblico
Definizione e informazioni generali
L’attività di vendita temporanea su suolo pubblico è possibile nel contesto dei seguenti eventi:
A. Manifestazioni autorizzate con deliberazione in cui è esplicitamente prevista la presenza di Operatori commerciali
B. Manifestazioni patrocinate e/o deliberate in cui non è esplicitamente prevista la presenza di Operatori Commerciali
A. Le Manifestazioni temporanee che prevedano al loro interno lo svolgimento di attività commerciali sono autorizzate, con deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di presentazione di un progetto redatto ai sensi della deliberazione quadro del 02 agosto 2011 mecc. 04325/016 “Disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni”, secondo le linee guida approvate con deliberazione G.C. 02//02/2021 atto n. 63 ed essere presentato almeno 30 giorni prima della data prevista per l’evento all’Assessorato alCommercio.
B. Nelle manifestazioni riconosciute di interesse dalla Città, ma che non ne prevedano la predisposizione di apposita deliberazione autorizzatoria, è possibile comunque realizzare l’attività commerciale, in forma contenuta e vincolata, purché la merceologia posta in vendita sia strettamente connessa alla natura e tematica dell’evento (Merchandising). Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione G.C. 26 marzo 2019 n. mecc. 01063/016, avente per oggetto: Esercizio temporaneo commerciale su area pubblica dell’attivita’ di merchandising. Definizione dei criteri di ammissibilita’ delle segnalazioni certificate di inizio attivita’ (s.c.i.a.) di vendita temporanea.
L’organizzatore dell’evento che intende attivare il Merchandising deve prendere contatto preventivamente con l’ufficio Manifestazioni Temporanee per definirne le modalità di regolarizzazione commerciale (manifestazioni@comune.torino.it – tel. 011.011-30572)
Gli operatori che intendano partecipare alle attività commerciali in occasione delle tipologie di manifestazioni descritte devono rivolgersi direttamente al soggetto attuatore per verificarne la possibilità e conoscerne i requisiti necessari.
Disponibili le informazioni e la modulistica per la presentazione dei modelli 119.
Definizione tipologia operatore/trice procedimenti di segnalazione
Alle manifestazioni di cui al punto A, se previsti negli appositi regolamenti o atti deliberativi, sono ammesse le seguenti tipologie di operatori/trici commerciali:
- Titolari di Licenza Commerciale in sede Fissa;
- Titolari di Licenza commerciale Itinerante (licenza tipo B);
- OPI (Operatori/trici del Proprio Ingegno regolarmente iscritti/e nel registro Comunale);
- Operatori/trici Non Professionali ovvero soggetti che esercitano in modo occasionale e saltuario l’attività di vendita nel rispetto dei seguenti vincoli:
- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni: appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.
- La presenza di operatori Non Professionali deve essere espressamente prevista e dichiarata nel progetto dell’evento e autorizzata con successiva deliberazione;
- L’Operatore/trice Non Professionale per partecipare all’evento dovrà essere munito/ta di regolare tesserino così come previsto dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.”.
Alle manifestazioni di cui al punto B, sono ammessi esclusivamente titolari di Licenza Itinerante di Tipo B.
Il singolo Operatore/trice commerciale che vuole partecipare ad un evento per svolgere attività di vendita deve sempre rivolgersi al soggetto attuatore che ha avuto dalla Città l’assegnazione della gestione dell’evento.
Concordata la partecipazione l’operatore/trice dovrà compilare apposito modello di segnalazione come di seguito descritto, in base alla tipologia evento, e consegnarlo al soggetto attuatore per la successiva trasmissione all’amministrazione comunale:
Manifestazione/Merchandising
Il soggetto attuatore compila il mod. 119 e l’allegato 119/A;
L’operatore commerciale compila il mod. 119/B e lo consegna al soggetto attuatore dell’evento;
il soggetto attuatore trasmette all’amministrazione il mod. 119 congiuntamente all’allegato 119/A e agli allegati mod. 119/B
Pagina aggiornata il 10/04/2024