Attività sottoposte al procedimento
Il direttore di tiro è quella figura che ha il compito di sovrintendere alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni e di far osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.
Il direttore di tiro è responsabile penalmente e civilmente in caso di incidente.
L’istruttore di tiro è quella figura riconosciuta come tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta.
Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto al quale viene rilasciata un’unica autorizzazione.
L’attività di direttore o istruttore di tiro a segno/volo deve essere svolta presso le sezioni dell’unione del tiro a segno nazionale.
Requisiti:
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione Tiro a Segno Nazionale di Torino;
- certificato medico di idoneità all’esercizio dell’attività rilasciato dall’autorità competente;
- dichiarazione del presidente della sezione di tiro attestante il possesso della capacità tecnica per l’esercizio dell’attività.
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R. D.18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S.;
- assenza di pregiudiziali ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 Legge Antimafia;
Cosa occorre fare
Per chiedere l’autorizzazione per istruttore/direttore di tiro presso il Sezione Tiro a Segno Nazionale di Torino le domande, corredate dei relativi documenti, dovranno essere presentate tramite Portale www.impresainungiorno.gov.it, compilate dal richiedente o da un delegato alla compilazione.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell’attività di Direttore/istruttore tiro a segno.
Documentazione da allegare
- certificato medico di idoneità fisica previsto dal quarto comma dell’art. 35 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31 e dall’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n.110 (certificato di idoneità psico-fisica all’uso delle armi rilasciato dagli uffici medico – legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato);
- dichiarazione della Sezione di Tiro a Segno Nazionale presso la quale si svolgerà l’attività, relativa all’idoneità tecnica o copia fotostatica del porto d’armi in corso di validità;
- diritti di istruttoria comune Euro 50,00;
- in caso di procura speciale, documento di identità di chi conferisce tale procura (eventuale);
Modulistica
I modelli vengono generati direttamente sul portale Impresainungiorno dopo aver selezionato il procedimento da utilizzare.
Contatti
La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it
Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.
Enti coinvolti
Tempistica
I termini per la conclusione del procedimento istruttorio sono di 90 giorni.
Oneri
I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 28 giugno 2022, sono di € 50,00.
L’importo dovuto deve essere versato unicamente tramite il servizio PagoPA all’interno del Portale Impresainungiorno.
Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.
Durata/Rinnovi
L’autorizzazione è personale e ha validità triennale.
Prima della scadenza del termine l’interessato deve chiederne il rinnovo.
Riferimenti normativi
- Regio Decreto 18 giugno 1931 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di P.S. (artt. 11 e 43)
- Legge 18 aprile 1975 n. 110 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (artt. 8, 9 e 31)
- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163)
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (art. 107)
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 – Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli Enti Locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa.
- D.Lgs n. 159/2011 – Normativa Antimafia
Pagina aggiornata il 30/04/2024