Locazioni turistiche svolte in forma imprenditoriale oppure con più di 4 immobili

Attività sottoposte al procedimento

Il contratto di locazione turistica è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo che soddisfa esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica, in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. È un contratto consensuale ad effetti obbligatori: il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo limitato di tempo, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.

Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale. Il discrimine tra locazione ad uso turistico e strutture ricettive è dato dall’offerta di servizi o meno. Per la locazione non è ovviamente possibile offrire servizi tipicamente alberghieri, quali la pulizia dei locali infrasettimanale, il cambio biancheria, la colazione o altri pasti. È unicamente possibile la fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, mentre la pulizia dei locali deve essere effettuata ad ogni cambio di cliente e non durante la sua permanenza.

Attività imprenditoriale: chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o brevi in forma imprenditoriale, oppure adibisce a locazione più di 4 (quattro) immobili è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Importante: come indicato nella FAQ 6.3. del Ministero del Turismole attività di locazione breve o per finalità turistiche già avviate in forma imprenditoriale prima del 2 novembre 2024 non sono soggette all’obbligo di presentare la SCIA“.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione Locazioni turistiche della Regione Piemonte

Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

Rispetto dei requisiti edilizi, urbanistici di igiene, sicurezza e prevenzione incendi. Per informazioni su dispositivi e requisiti di sicurezza si faccia riferimento a quanto indicato nelle FAQ del Ministero del Turismo.

In merito al Codice Identificativo Regionale (CIR) per le locazioni turistiche/brevi in forma imprenditoriale (non di competenza del SUAP-Comune) si prega di prendere visione della notizia pubblicata dalla Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/chiarimenti-materia-locazioni-brevi-per-finalita-turistiche-utilizzo-della-relativa-modulistica;

Cosa occorre fare

Per aprire, cessare, sospendere o modificare un’attività di Locazione Turistica svolta in forma imprenditoriale o con più di quattro immobili occorre presentare le SCIA corredate dei relativi documenti integrativi previsti tramite il Portale Impresainungiorno, compilate dal titolare dell’attività o da un delegato alla compilazione.

Per accedere al Portale Impresainungiorno il cittadino/imprenditore deve disporre di un’identità digitale (SPID, CIE, CNS) e un dispositivo di firma digitale.
In alternativa il cittadino/imprenditore può delegare la presentazione della SCIA ad altri soggetti in possesso conferendo loro un’apposita procura speciale.

La presentazione delle SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Documentazione da allegare

Allega esclusivamente la seguente documentazione:

  • pianta planimetrica almeno in scala 1:50 firmata da un tecnico abilitato che l’ha redatta e dal titolare dell’attività  (per avvio e variazioni strutturali e/o capacità ricettiva – obbligatorio, per apertura/variazioni)
  • copia attestazione versamento oneri, diritti e spese comune 50,00 € (obbligatorio, non dovuti per cessazione)
  • Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (eventuale)

Modulistica

I modelli vengono generati direttamente sul portale Impresainungiorno dopo aver selezionato il procedimento da utilizzare.

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

Per la S.C.I.A.: Ai sensi dell’art.19 comma 2 della Legge 241/1990 l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all’Amministrazione competente, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale, sono di € 50,00.

L’importo dovuto deve essere versato unicamente tramite il servizio PagoPA all’interno del Portale Impresainungiorno.

Per la comunicazione di cessazione/sospensione/riavvio non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Pagina aggiornata il 01/04/2025